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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117  Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43)

 

Art. 7  Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso  delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore  al  fine  di finanziare  le  proprie attività di  interesse  generale,   anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo  settore,  possono  realizzare  attività  di raccolta fondi anche  in  forma  organizzata  e  continuativa,  anche mediante sollecitazione  al  pubblico  o  attraverso  la  cessione  o erogazione di beni o servizi di  modico  valore,  impiegando  risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto  dei principi di verità, trasparenza e correttezza  nei  rapporti  con  i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio  nazionale  del Terzo settore.

 

Art. 83  Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae un  importo  pari  al  30  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui all’articolo 79, comma 5,  per  un  importo  complessivo  in  ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo  di  cui  al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli  oneri  sostenuti dal contribuente, qualora  l’erogazione  liberale  in  denaro  sia  a favore  di  organizzazioni  di   volontariato.   La   detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia  eseguito  tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall’articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.